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D.P.R. 25/01/2000 n. 34

10. L'adeguato organico medio annuo è dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al 15% della cifra di affari in lavori di cui al secondo comma, lettera

b), effettivamente realizzata, di cui almeno il 40% per personale operaio. In alternativa l'adeguato organico medio annuo può essere dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato non inferiore al 10% della cifra di affari in lavori, di cui almeno l'80% per personale tecnico laureato o diplomato. Per le imprese

artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa nella percentuale minima necessaria. Per le imprese individuali e per le società di persone il valore della retribuzione del titolare e dei soci è pari a cinque volte il valore della retribuzione convenzionale determinata per la contribuzione INAIL.

11. Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto a norma del decimo comma, è documentato con il bilancio corredato dalla relativa nota e riclassificato in conformità delle direttive europee dai soggetti tenuti alla sua redazione, e dagli altri soggetti con idonea documentazione, nonché da una dichiarazione sulla consistenza dell'organico, distinto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo indicato nei bilanci e dai modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all'INPS e all'INAIL ed alle Casse edili in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi.

12. Alla determinazione delle percentuali di cui ai commi ottavo e decimo concorrono, in proporzione alle quote di competenza dell'impresa, anche l'attrezzatura ed il costo per il personale dipendente dei consorzi e delle società di cui al quarto comma.

13. I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili possono dimostrare il requisito relativo alle attrezzature tecniche mediante l'attrezzatura in dotazione stabile ai propri consorziati; gli stessi soggetti possono dimostrare il requisito relativo all'organico medio annuo attraverso il costo del personale dipendente proprio e dei soggetti consorziati.

14. Per ottenere la qualificazione fino alla III classifica di importo, i requisiti di cui al quinto comma, lettere b) e c), possono essere dimostrati dall'impresa mediante i lavori affidati ad altre imprese della cui condotta è o dell'attestazione e dei certificati di esecuzione dei lavori della cui condotta uno dei direttori tecnici è stato responsabile. La valutazione dei lavori è effettuata abbattendo ad un decimo l'importo complessivo di essi e fino ad un massimo di due miliardi. Un direttore tecnico non può dimostrare i requisiti di cui al quinto comma, lettere b) e c) qualora non siano trascorsi sei anni da una eventuale precedente dimostrazione ed a tal fine deve produrre una apposita dichiarazione.

15. Qualora la percentuale dell'attrezzatura tecnica di cui all'ottavo comma o i rapporti di cui al decimo comma fra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente e la cifra d'affari di cui al secondo comma, lettera

b), sono inferiori alle percentuali indicate nei medesimi commi ottavo e decimo, la cifra d'affari stessa è figurativamente e proporzionalmente ridotta in modo da ristabilire le percentuali richieste; la cifra d'affari così figurativamente rideterminata vale per la dimostrazione del requisito di cui al secondo comma, lettera b).

Art. 19. Incremento convenzionale premiante

1. Qualora l'impresa, oltre al possesso di uno dei requisiti del sistema di qualità di cui all'art. 4, presenti almeno tre dei seguenti requisiti ed indici economico finanziari:

a) capitale netto, costituito dal totale della lettera A) del passivo dello stato patrimoniale di cui all'art. 2424 del codice civile dell'ultimo bilancio approvato, pari o superiore al 5% della cifra di affari media annuale richiesta ai fini di cui all'art. 18, secondo comma, lettera b);

b) indice di liquidità, costituito dal rapporto tra liquidità ed esigibilità correnti dell'ultimo bilancio approvato, pari o superiore a 0,5; le liquidità comprendono le rimanenze per lavori in corso alla fine dell'esercizio;

c) reddito netto di esercizio, costituito dalla differenza tra il valore ed i costi della produzione di cui all'art. 2425 del codice civile, di valore positivo in almeno due esercizi tra gli ultimi tre;

d) requisiti di cui all'art. 18, primo comma, lettere c) e d), di valore non inferiori ai minimi stabiliti al medesimo articolo, commi ottavo e decimo; i valori degli importi di cui all'art. 18, commi secondo, lettera b), e quinto, lettere b) e c), posseduti dall'impresa sono figurativamente incrementati in base alla percentuale determinata secondo quanto previsto dall'allegato F; gli importi così figurativamente rideterminati valgono per la dimostrazione dei requisiti dei suddetti commi dell'art. 18.

Art. 20. Consorzi stabili

1. Il consorzio stabile è qualificato sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. La qualificazione è acquisita, in riferimento ad una determinata categoria di opera generale o specializzata, per la classifica corrispondente all'importo pari o immediatamente inferiore alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Per la qualificazione alla classifica di importo illimitato, è in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate già possieda detta qualificazione.

Art. 21. Rivalutazione dell'importo dei lavori eseguiti

1. Gli importi dei lavori ultimati, relativi a tutte le categorie individuate dalle tabelle di cui all'allegato A, vanno rivalutati sulla base delle variazioni accertate dall'ISTAT relative al costo di costruzione di un edificio residenziale, intervenute fra la data di ultimazione dei lavori e la data di sottoscrizione del contratto di qualificazione con la SOA.

2. Sono soggetti alla rivalutazione esclusivamente gli importi dei lavori eseguiti a seguito di contratti stipulati con le stazioni appaltanti di cui all'art. 2, primo comma, lettera b) del presente regolamento.

Art. 22. Determinazione del periodo di attività documentabile e dei relativi importi e certificati

1. La cifra d'affari in lavori e gli importi dei lavori previsti rispettivamente all'art. 18, secondo comma, lettera b), e all'art. 18, quinto comma 5, lettera

b), sono quelli realizzati nel quinquennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA.

2. Fino al 31 dicembre 2002 per la qualificazione nelle categorie OG5, OG9 e OG10, gli importi previsti all'art. 18, quinto comma, lettera b), sono

3. I lavori di cui all'art. 18, quinto comma, lettera c), sono quelli realizzati nel quinquennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA.

4. Fino al 31 dicembre 2002 per la qualificazione nelle categorie OG5, OG9 e OG10, i lavori di cui all'art. 18, quinto comma, lettera c), sono quelli realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA.

5. I lavori da valutare sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito iniziati ed ultimati nel periodo di cui ai commi precedenti, ovvero la parte di essi eseguita nel quinquennio, per il caso di lavori iniziati in epoca precedente o per il caso di lavori in corso di esecuzione alla data della sottoscrizione del contratto con la SOA, calcolata presumendo un avanzamento lineare degli stessi.

6. L'importo dei lavori è costituito dall'importo contabilizzato al netto del ribasso d'asta, incrementato dall'eventuale revisione prezzi e dalle risultanze definitive del contenzioso eventualmente insorto per riserve dell'appaltatore diverse da quelle riconosciute a titolo risarcitorio.

7. I certificati di esecuzione dei lavori sono redatti in conformità allo schema di cui all'allegato D e contengono la espressa dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito; se hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria, ne viene indicato l'esito. Ai fini della qualificazione per i lavori sui beni soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali e per gli scavi archeologici, la certificazione deve contenere l'attestato dell'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori, del buon esito degli interventi eseguiti. Sono fatti salvi i certificati rilasciati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

8. I certificati rilasciati alle imprese esecutrici dei lavori sono trasmessi in copia, a cura delle stazioni appaltanti, all'Osservatorio. L'Autorità provvede ai necessari riscontri a campione.

Art. 23. Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all'estero

1. Per i lavori eseguiti all'estero da imprese con sede legale in Italia, il richiedente produce:

a) per i Paesi aderenti all'Unione Europea, la certificazione rilasciata dal committente ed il certificato di collaudo, laddove emesso;

b) per gli altri Paesi una attestazione rilasciata dal tecnico di fiducia del consolato competente, vistata dal medesimo dalla quale risultano i lavori eseguiti, il loro ammontare, i tempi di esecuzione nonché la dichiarazione che i lavori furono eseguiti regolarmente e con buon esito;

c) una copia del contratto e ogni documento comprovante i lavori eseguiti.

Art. 24. Lavori eseguiti dall'impresa aggiudicataria e dall'impresa subappaltatrice

1. Ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle imprese che hanno eseguito lavorazioni in regime di subappalto valgono i seguenti criteri:

a) le lavorazioni assunte in regime di subappalto sono classificabili ai sensi delle tabelle di cui all'allegato A; l'impresa subappaltatrice può utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite aventi le caratteristiche predette;

b) l'impresa aggiudicataria può utilizzare l'importo complessivo dei lavori se l'importo delle lavorazioni subappaltate non supera il 30% dell'importo complessivo ed il 40% nel caso di lavorazioni appartenenti alle categorie di cui all'allegato A per le quali è prescritta la qualificazione obbligatoria; in caso contrario, l'ammontare complessivo dei lavori viene decurtato della quota eccedente quella anzidetta; l'importo dei lavori così determinato può essere esclusivamente utilizzato per la qualificazione nella categoria prevalente.

2. I lavori sui beni immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali sono utilizzati ai fini della qualificazione soltanto dall'impresa che li ha effettivamente eseguiti sia essa aggiudicataria o subappaltatrice.

Art. 25. Criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi

1. L'attribuzione alle categorie di qualificazione individuate dalle tabelle di cui all'allegato A e relative ai lavori eseguiti per conto di stazioni appaltanti pubbliche, ovvero di soggetti comunque tenuti all'applicazione delle leggi in materia di lavori pubblici, viene effettuata con riferimento alla categoria prevalente richiesta nel bando di gara.

2. Per i lavori il cui committente non sia tenuto all'applicazione delle leggi sui lavori pubblici, l'importo e la categoria dei lavori sono desunti dal contratto di appalto o altro documento di analoga natura ed è valutato per intero A.

3. Per i lavori eseguiti in proprio e non su committenza si fa riferimento a parametri fisici (metri quadrati, metri cubi) valutati sulla base di prescrizioni od indici ufficiali e il relativo importo è valutato nella misura del 100%.

4. Nel caso di opere di edilizia abitativa, si fa riferimento al costo totale dell'intervento (C.T.N.) così come determinato dai soggetti competenti secondo le norme vigenti, moltiplicato per la superficie complessiva (S.C.) e maggiorato del 25%.

5. Nei casi indicati ai commi terzo e quarto le relative dichiarazioni sono corredate dalla seguente documentazione:

a) concessione edilizia relativa all'opera realizzata, ove richiesta, con allegata copia autentica del progetto approvato;

 

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